Dura lex

Responsabilità dei sindaci

Cass. Sez. penale, n. 20515 del 15 maggio 2009

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20515/2009 ha rigettato il ricorso promosso dal presidente del collegio sindacale di una public utility accusato di peculato in concorso, per aver omesso di svolgere le opportune indagini sull’operato degli amministratori, i quali, grossolanamente ed artificiosamente, ampliavano i costi della gestione di una discarica per ottenere compensi maggiorati, rispetto a quelli stabiliti nella Convenzione con la Pubblica Amministrazione. 

La Corte di legittimità in particolare, con tale pronuncia, ha efficacemente sostenuto come il controllo sindacale non debba esaurirsi in una mera verifica formale sino a ridursi ad un riscontro contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori. 

La suprema Corte di Cassazione precisa, in particolare, come il controllo sindacale debba piuttosto comprendere, nonostante l’estraneità dello stesso alle scelte imprenditoriali degli amministratori, il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione, abilitando, in tal senso, i sindaci a chiedere notizie sull’andamento delle operazioni, a ricevere denunce da parte dei soci su fatti censurabili e a riferire nella relazione al bilancio sui concreti ed effettivi risultati dell’esercizio sociale1

La Corte di Cassazione con la sentenza 20515/2009 ha altresì sostenuto che “Non può, quindi, fondatamente contestarsi che l’ordinamento imponga ai sindaci l’obbligo di impedire che gli amministratori compiano atti contrari alla legge e dannosi per la società fermo restando, come già affermato, che i controlli devono essere tanto più analitici quanto più gravi ed evidenti sono i segnali di “sospetto””. 

Inoltre per configurare la responsabilità penale da “concorso per comportamento omissivo da parte di chi, trovandosi in posizione di garanzia, ha l’obbligo giuridico di impedire un evento”, la Cassazione ha argomentato come non sia necessario “alcun previo accordo essendo sufficiente la consapevolezza che il proprio silenzio servirà ad agevolare la consumazione del reato”. 

Con la sentenza n. 20515 del 15 maggio 2009, che mira ad allontanare l’idea del Collegio sindacale e dei suoi membri dal concetto di meri “addetti al controllo contabile”, la Cassazione, seppur in un caso limite (per l’elevato valore della causa, per il carattere macroscopico delle irregolarità documentali e contabili, ed infine per la sistematicità delle irregolarità appena richiamante) segna una inequivocabile stretta sulle situazioni di connivenza fra sindaci e amministratori anche in quei casi in cui esiste un patto di silenzio non scritto. 

Pertanto, sotto un profilo pragmatico, secondo il disposto della pronuncia in esame, sarà passibile di responsabilità penale il sindaco che, di fronte a una gestione societaria allarmante, non chieda chiarimenti agli amministratori e soprattutto non si adoperi per bloccare il fatto illecito.

Responsabilità dell’amministratore senza deleghe

Cass. Sez. penale, n. 21581 del 25 maggio 2009

Con le modifiche del D. Lgs. 6/2003, e in particolare con l’introduzione, nell’art. 2392 c.c., del richiamo espresso del disposto dell’art. 2381, comma III, c.c., che disciplina la possibilità, nell’ambito del consiglio di amministrazione, di determinare il contenuto, i limiti, e le eventuali modalità di esercizio della delega, si è previsto un limite alla responsabilità solidale, di cui all’art. 2392 c.c., per le materie oggetto di delega dei singoli amministratori.
Tuttavia, nonostante la ratio (rectius quella che sembrava essere la ratio) mitigatrice della responsabilità ex art. 2392 c.c., delle modifiche del D. Lgs. 6/2003, in tema di responsabilità degli amministratori senza deleghe, la suprema Corte di Cassazione, sezione V penale, con la sentenza n. 21581/2009, si è pronunciata, ove ricorrano specifiche circostanze, in modo deciso sulla configurabilità in astratto della responsabilità penale in capo alle cc.dd. “teste di legno” di una società ex articolo 40, comma 2, c.p., per la commissione dell’evento che viene a conoscere, anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi, se, pur potendo, non si adopera ad impedirlo2
La corte ha peraltro precisato come l’accusa debba dimostrare la presenza di segnali – dalla sentenza definiti – “perspicui e peculiari” in relazione all’evento illecito nonché l’accertamento del grado di anormalità dei sintomi non in linea assoluta, ma per l’amministratore senza delega3.

Note

1. Segnatamente il testo della sentenza recita: “Il controllo sindacale, […], se non investe, in forma diretta, le scelte imprenditoriali, neppure si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell’ambito della sola documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione, e abilita i sindaci a chiedere notizie sull’andamento delle operazioni, a ricevere denunce da parte dei soci su fatti censurabili nell’esercizio dell’impresa, e li obbliga a riferire nella relazione al bilancio sui concreti ed effettivi risultati dell’esercizio sociale”.

2. Cfr. al dettato della pronuncia in commento: “Per quanto la previsione di cui all’art. 2381 c.c. – introdotta con il D.Lgs. n. 6 del 2003 che ha modificato l’art. 2392 c.c. – riduca gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di delega, tuttavia, l’amministratore (con o senza delega) è penalmente responsabile, ex art. 40, comma secondo, c.p., per la commissione dell’evento che viene a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvede ad impedire, posto che a tal riguardo l’art. 2392 c.c., nei limiti della nuova disciplina dell’art. 2381 c.c., risulta immutato”.

3. Cfr. ad un secondo passaggio del dettato della pronuncia in commento:“Detta responsabilità richiede la dimostrazione, da parte dell’accusa, della presenza (e della percezione da parte degli imputati) di segnali perspicui e peculiari in relazione all’evento illecito nonché l’accertamento del grado di anormalità di questi sintomi, non in linea assoluta ma per l’amministratore privo di delega”. 


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