Dura lex

Il recepimento dell’8a direttiva sulla revisione legale dei conti

Il Consiglio dei Ministri, in attuazione della delega legislativa contenuta nella Legge Comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88), ha approvato in via definitiva, nella seduta del 22 gennaio 2010, il testo del decreto legislativo attuativo della direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati delle società, anche denominata VIII Direttiva.1.1

Il testo normativo, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale (alla data dell’11 marzo 2010), oltre introdurre varie novità, raccoglie in un unico decreto legislativo tutte le disposizioni sulla revisione legale, abrogando alcuni testi di legge (come ad esempio il decreto legislativo n. 88/1992 di attuazione della direttiva 84/253/CEE sull’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili; la legge n. 132/1997 recante nuove norme in materia di revisione contabile; il D.P.R. n. 99/1998 recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile) e coordinando le disposizioni in materia di revisione contabile attualmente contenute nel codice civile, nel Testo unico dell’intermediazione finanziaria, nel Testo unico bancario e nel Codice delle assicurazioni private. 

Per un commento d’ordine generale sulla nuova normativa si rinvia all’articolo d’opinione di Dario Colombo pubblicato in questo stesso numero. 

I – La nuova disciplina della revisione legale dei conti

Il dlgs consta di: (i) una parte generale, nella quale è disciplinato lo svolgimento dell’attività di revisione legale dei conti, che trova applicazione rispetto a tutti i soggetti sottoposti a revisione contabile e di (ii) una parte speciale che trova applicazione, in aggiunta alle norme previste dalla parte generale, rispetto alla revisione legale dei conti delle società che rientrano nella categoria dei cd. “enti di interesse pubblico”2

I.1 – Le disposizioni generali (artt. 2-15)

A – L’abilitazione e la formazione continua

Gli artt. 2, 3, 4 e 5 del dlgsdisciplinano rispettivamente l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, il tirocinio, l’esame di idoneità professionale e la formazione continua. 

L’art. 2 sancisce, in particolare, che l’attività di revisione legale dei conti annuali e consolidati può essere svolta solo da soggetti iscritti ad apposito Registro, che siano in possesso i) di requisiti di onorabilità, definiti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, ii) di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, e che abbiano iii) svolto il tirocinio e iv) superato l’esame di idoneità professionale di cui all’art. 4. 

L’art. 3 disciplina lo svolgimento del tirocinio professionale, il cui compimento è richiesto ai fini dell’esame di abilitazione. Il tirocinio, finalizzato all’acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell’esame di idoneità professionale e per l’esercizio dell’attività di revisione legale, ha durata di almeno tre anni ed è svolto presso un revisore legale o un’impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro della UE. 

L’esame di idoneità professionale, a norma dell’art. 4, è indetto almeno due volte all’anno dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministero della Giustizia. Il comma 2 dell’art. 4 elenca le materie necessarie all’esercizio dell’attività di revisione legale la cui conoscenza deve essere accertata tramite l’esame3

L’art. 5 richiede che i tirocinanti e gli iscritti al Registro prendano parte a programmi di formazione professionale. 

B – il registro dei revisori legali e delle società di revisione

Gli artt. 6, 7 e 8 del decreto regolano l’iscrizione nel registro e il contenuto informativo. 

L’art. 6 attribuisce al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro della giustizia l’onere di emanare, previo parere della Consob, un regolamento che determini fra le altre anche il contenuto della domanda di iscrizione al Registro. 

L’art. 7, ai cc. 1 e 2, elenca le informazioni che il registro deve necessariamente riportare per ogni revisore legale o società di revisione legale. I revisori e gli enti di revisione contabile di paesi terzi ai sensi dell’art. 7, c. 3, devono essere chiaramente indicati come tali nel Registro. Il comma 6 richiede che gli iscritti al Registro comunichino tempestivamente, al soggetto a cui ne è demandata la tenuta, ogni modifica delle informazioni ad essi relativa. 

L’art. 8 contiene regole specifiche per l’iscrizione dei revisori che “non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un’attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi”. I revisori “inattivi” sono, infatti, iscritti in un’apposita sezione del registro e possono assumere nuovi incarichi solo dopo aver partecipato ad un programma di aggiornamento rientrante negli obblighi di formazione continua di cui all’art. 5, oppure ad un corso di aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con regolamento. 

C – lo svolgimento della revisione legale

Gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del dlgs disciplinano lo svolgimento dell’attività di revisione legale, fissando principi e criteri di carattere generale che dovranno essere oggetto di attività regolamentare da parte del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della Giustizia. 

L’art. 9 prevede che i soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione rispettino i principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale elaborati da ordini professionali ed associazioni, approvati dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con proprio regolamento. 

L’art. 10 elenca i requisiti e le condizioni di indipendenza necessari ai fini dell’assunzione di un incarico di revisione presso una società che non rientri negli enti di interesse pubblico4. In particolare, i revisori e le società di revisione dovranno essere indipendenti rispetto alla società per la quale svolgono la propria attività professionale e non potranno in alcun modo essere coinvolti nel suo processo decisionale. Pertanto non può essere svolta revisione legale dei conti se tra la società e il revisore o la società di revisione o la rete della società di revisione sussistano relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l’indipendenza risulta compromessa. 

Sempre in tema di indipendenza l’art. 10 stabilisce che il corrispettivo dovuto al revisore legale o alla società di revisione non può essere: i) soggetto ad alcuna condizione, o ii) stabilito in funzione dei risultati della revisione, o iii) dipendente in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l’incarico o a una sua controllata o controllante, da parte del revisore o della società di revisione.

I revisori e le società di revisione devono, ai sensi dell’art. 11, uniformarsi ai principi di revisione adottati dalla Commissione Europea ai sensi della Direttiva 2006/43/CE. Tali principi possono essere derogati nel caso di revisione legale di banche e imprese di assicurazione. In tali casi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero di Giustizia, sentita la Consob per quanto concerne le banche, o sentito l’ISVAP per quanto concerne le imprese di assicurazione e di riassicurazione, può disporre l’obbligo di osservare procedure di revisione o obblighi supplementari o, in casi eccezionali, il divieto di osservare parte dei sopra citati principi. Fino all’adozione dei principi adottati dalla Commissione Europea, la revisione legale continuerà a svolgersi nel rispetto dei principi di revisione elaborati dalle associazioni, dagli ordini professionali e dalla Consob. 

L’art. 12 prevede la stipula di una convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze ed ordini ed associazioni professionali al fine dell’elaborazione, in conformità ai dettami di organismi internazionali, dei principi di cui all’art. 11 c. 2. 

L’art. 13 disciplina le modalità di conferimento, revoca, dimissioni dall’incarico e risoluzione del contratto. L’incarico di revisione legale dei conti viene conferito dall’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, il quale ha, pertanto potere di iniziativa in merito alla scelta del revisore. L’incarico ha durata triennale, salvo che la società sia un ente di interesse pubblico. La revoca dell’incarico può essere disposta dall’assemblea in caso di giusta causa. In tale ipotesi, l’assemblea deve provvedere contestualmente alla nomina del nuovo revisore o della società di revisione. Le dimissioni da parte del revisore o della società di revisione o la risoluzione consensuale del contratto possono avvenire solo nei casi previsti da un regolamento che sarà emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Consob. 

L’art. 14 prevede che il revisore o la società di revisione predispongano una relazione sul bilancio. In particolare, il revisore o la società di revisione esprimono, con apposita relazione5, un giudizio sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, e verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Altra caratteristica della disciplina consiste nell’obbligo, per il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, di conservazione decennale dei documenti e delle carte di lavoro relativi agli incarichi svolti. 

In materia di responsabilità civile dei revisori legali, il legislatore con l’art. 15 non ha inteso dettare uno specifico regime di responsabilità civile cui assoggettare i revisori legali e le società di revisione legale ma ha sostanzialmente riprodotto il previgente sistema. Dunque, per comune memoria: il revisore o la società di revisione rispondono in solido con gli amministratori, nei confronti della società che ha conferito l’incarico, dei suoi soci e dei terzi per i danni cagionati dall’inadempimento dei loro doveri; inoltre, la responsabilità della società di revisione è estesa anche (quale responsabilità personale) al responsabile della revisione e dei dipendenti che hanno collaborato all’attività di revisione, in solido tra loro e con la società di revisione per la quale operano in veste di responsabili di revisione e dipendenti. In tali casi la responsabilità è limitata al contributo effettivo di ciascuno al danno cagionato. 
L’azione di risarcimento nei confronti del revisore o della società di revisione si prescrive nel termine di 5 anni dalla data della relazione di revisione del bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento. 

I.2 – Le disposizioni speciali (artt. 16-19)

Per quanto concerne la cd. parte speciale, agli artt. 16, 17, 18 e 19, il dlgs, come anticipato supra, prevede alcune disposizioni specifiche per la revisione legale dei conti per gli enti di interesse pubblico

L’art. 16, c. 1, individua gli enti di interesse pubblico sulla base delle indicazioni contenute nell’art. 2, n. 13 della direttiva. 
Nella nozione di enti di interesse pubblico rientrano: 

“a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione Europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione; b) le banche; c) le imprese di assicurazione di cui all’art. 1, c. 1, lett. u), del codice delle assicurazioni private; d) le imprese di riassicurazione di cui all’art. 1, c. 1, lett. cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’art. 1, c. 1, lett. cc-ter), del codice delle assicurazioni private; e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; f) le società di gestione dei mercati regolamentati; g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; i) le società di intermediazione mobiliare; l) le società di gestione del risparmio; m) le società di investimento a capitale variabile; n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; o) gli istituti di moneta elettronica; p) gli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del TUB.” 

tra l’altro (cfr. : le società italiane aventi valori mobiliari quotati su mercati regolamentati italiani e comunitari nonché quelle con strumenti diffusi tra il pubblico in misura rilevante; le banche; le imprese di assicurazione e di riassicurazione nonché le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione extracomunitarie; le SIM, le SGR e le Sicav; gli intermediari finanziari iscritti all’elenco di cui all’art. 107 TUB; le società di gestione di mercati regolamentati, le società che gestiscono sistemi di compensazione e di garanzia, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, gli istituti di pagamento di cui alla Direttiva 2009/64/CE e gli IMEL; nonché tutte le società che controllano enti di interesse pubblico, le società controllate e le società sottoposte con un ente di interesse pubblico a comune controllo. 

Mentre il comma 2 dell’art. 16 prevede il divieto per il collegio sindacale di esercitare la revisione legali e sui conti di un ente di interesse pubblico, il comma 5 stabilisce le esenzioni che la Consob può determinare con proprio regolamento sentite Banca d’Italia ed Isvap.

L’art. 17, al c. 1, fissa in nove anni per le società di revisione e in sette anni per i revisori legali, la durata dell’incarico di revisione negli enti di interesse pubblico. Il comma 1 dispone altresì che l’incarico non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico: il cd. periodo di raffreddamento6. Il comma 2, in aggiunta alle disposizione in tema di indipendenza previste per i soggetti non qualificabili come enti di interesse pubblico di cui all’articolo 10, attribuisce alla Consob la potestà regolamentare per l’individuazione delle situazioni che possono compromettere l’indipendenza del revisore. Il comma 3 elenca i servizi che i revisori possono fornire all’ente di interesse pubblico che ha conferito l’incarico. Al comma 6 si stabilisce l’incompatibilità tra l’esercizio della revisione legale dei conti su di un ente di interesse pubblico per coloro i quali abbiano ricoperto in esso l’ufficio di amministratore, componente dell’organo di controllo, direttore generale o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. Il comma 7 determina l’ammontare delle sanzioni pecuniarie e la procedura sanzionatoria applicabile. Il comma 8 estende al revisore legale o alla società di revisione legale il divieto di cui all’art. 2372 C.C.. Il comma 9 prescrive che il revisore legale o la società di revisione legale confermino annualmente la propria indipendenza all’organo di cui all’art. 19 oltre a discuterne i rischi relativi ad essa e le misure adottate per fronteggiare tali rischi. 

I revisori legali e le società di revisione legale, ai sensi dell’art. 18, pubblicano, su base annuale, sul proprio sito internet, una relazione di trasparenza, elencando le notizie e gli elementi che obbligatoriamente deve contenere. 

L’art. 19 prevede che gli enti di interesse pubblico devono istituire al loro interno un comitato per il controllo interno e la revisione contabile
Il revisore o la società di revisione devono presentare al comitato per il controllo interno e la revisione contabile una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale e, in particolare, sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria. Il comitato per il controllo vigila su: (a) il processo di informativa finanziaria; (b) l’efficacia dei sistemi di controllo interno, di internal audit, e di gestione del rischio; (c) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati; (d) l’indipendenza del revisore o della società di revisione, in particolare per quanto riguarda la prestazione di servizi non di revisione all’ente sottoposto alla revisione legale dei conti. 
Ai sensi del comma 2 tali compiti potranno essere esercitati dall’organo di controllo e in particolare: 
i)dal collegio sindacale; 
ii)dal consiglio di sorveglianza, nel sistema di amministrazione e controllo dualistico, purché questi non svolga funzioni di supervisione strategica, o da un comitato costituito al suo interno; 
iii)dal comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico. 

II. Le modifiche al codice civile 

Il recepimento della direttiva ha comportato numerosi interventi sul codice civile, consistenti in sostituzioni, abrogazioni e modifiche, queste ultime in taluni casi di carattere sostanziale ed in altri meramente terminologiche. 

Le principali modifiche riguardano la sostituzione degli artt. 2409-bis cc e 2477 cc in tema rispettivamente di revisione legale dei conti nelle S.p.A. e nelle S.r.l.. 

Il nuovo art. 2409-bis c.c. prevede, per le S.p.A. che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato (e che non sono enti di interesse pubblico né società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo con un ente di interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo attuativo dell’VIII direttiva) la possibilità di attribuire l’incarico di revisione legale dei conti, oltre che ad un revisore legale o ad una società di revisione legale esterna, al proprio collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. 

L’art. 2477 c.c. estende l’obbligatorietà della nomina del collegio sindacale ai casi in cui la società superi per due esercizi consecutivi i limiti per la redazione del bilancio abbreviato, ma anche quando la S.r.l. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, nonché quando controlla una società obbligata alla revisione legale. In caso di inerzia dell’assemblea è poi stato introdotto l’obbligo per il tribunale di nominare il collegio sindacale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. 

III. Le modifiche al TUB 

Il dlgs 1 settembre 1993, n. 385, oltre ad essere stato sottoposto ad una revisione terminologica nell’intento di omogeneizzare i vari testi normativi, è stato modificato per introdurre un obbligo di comunicazione tempestiva alla Banca d’Italia, da parte delle banche, di tutte quelle informazioni sul soggetto incaricato della revisione legale dei conti necessarie all’esercizio dell’attività di vigilanza. 

IV. Le modifiche al TUF 

Anche con riferimento al TUF, le modifiche si sono concretizzate, da un lato, nella sostituzione della vecchia terminologia con i nuovi termini previsti dal decreto legislativo attuativo dell’VIII direttiva e, dall’altro, nell’introduzione di obblighi di comunicazione alla Consob ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza. 


Conclusioni 

In considerazione di un profondo riordino terminologico e sostanziale della normativa in materia di revisione contabile, ispirato alla prevenzione e alla disciplina di nuove regole di struttura, non si può non condividere e accogliere favorevolmente il testo attuativo dell’VIII direttiva comunitaria sulla revisione legale dei conti. 

Nonostante ciò bisognerà attendere i numerosi regolamenti attuativi del decreto legislativo per comprendere se tale nuova disciplina sarà in grado di assicurare efficacemente gli obiettivi sottesi alla direttiva 2006/43/CE ovvero se renderà solo più lenta e complessa la disciplina della revisione contabile. 

Peraltro, sotto il profilo più ampio delle valutazioni inerenti alla struttura organizzativa e corporate governance degli enti, si rileva che nell’attuale previsione, il decreto legislativo (all’art. 19) attribuisce in via esclusiva al “comitato per il controllo interno e per la revisione contabile” (che si identifica con il collegio sindacale nel sistema tradizionale, con il consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico e con il comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monastico) compiti di vigilanza, relativi: a) ai processi di informativa finanziaria; b) ai sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi; c) nonché alla revisione legale dei conti. 
Tuttavia le citate disposizioni non sembrano aver valorizzato l’opportunità di attribuire attività di controllo sulla gestione ad una componente (non esecutiva) del consiglio di amministrazione, laddove invece la direttiva 2006/43/CE (all’art. 41, 1° par.) prevede che “gli Stati Membri stabiliscono se il comitato debba essere composto dai membri non esecutivi dell’organo di amministrazione e/o dai membri dell’organo di controllo dell’ente stesso sottoposto a revisione e/o da membri designati dall’assemblea generale degli azionisti”.

Note

1. La direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006, pubblicata in Gazzetta uff. UE il 9 giugno 2006, trova origine nel libro verde del 1996 (“Il ruolo, la posizione e la responsabilità del revisore legale dei conti nell’Unione Europea”), nella conseguente Comunicazione del 1998 (“Revisione contabile nell’Unione europea: prospettive future”), nelle Raccomandazioni del 2000 (sui requisiti minimi per il controllo della qualità della revisione legale dei conti nell’UE) e nel più ampio “piano d’azione per i servizi finanziari”.

2. Cfr. artt. 16, 1° c., del decreto legislativo attuativo della direttiva 2006/43/CE sono enti di interesse pubblico: “a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione; b) le banche; c) le imprese di assicurazione di cui all’art. 1, c. 1, lett. u), del codice delle assicurazioni private; d) le imprese di riassicurazione di cui all’art. 1, c. 1, lett. cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’art. 1, c. 1, lett. cc-ter), del codice delle assicurazioni private; e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; f) le società di gestione dei mercati regolamentati; g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; i) le società di intermediazione mobiliare; l) le società di gestione del risparmio; m) le società di investimento a capitale variabile; n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; o) gli istituti di moneta elettronica; p) gli intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del TUB.”

3. Ai sensi dell’art. 4, c. 2, l’esame verificherà in particolare la conoscenza delle seguenti materie: “a) contabilità generale; b) contabilità analitica e di gestione; c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; d) principi contabili nazionali e internazionali; e) analisi finanziaria; f) gestione del rischio e controllo interno; g) principi di revisione nazionale e internazionali; h) disciplina della revisione legale; i) deontologia professionale ed indipendenza; l) tecnica professionale della revisione; m) diritto civile e commerciale; n) diritto societario; o) diritto fallimentare; p) diritto tributario; q) diritto del lavoro e della previdenza sociale; r) informatica e sistemi operativi; s) economia politica, aziendale e finanziaria; t) principi fondamentali di gestione finanziaria; u) matematica e statistica.”. 

4. Per gli enti di interesse pubblico valgono, infatti, le più rigide disposizioni previste all’art. 17.

5. L’art. 14, c. 2, delinea analiticamente il contenuto obbligatorio della relazione di revisione: “La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all’art. 11, comprende: a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società ; b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l’indicazione dei principi di revisione osservati; c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio; d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all’attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.”

6. Come sottolineato efficacemente: “altro meccanismo volto a rafforzare l’indipendenza del revisore è quello della rotazione degli incarichi, che nella Direttiva comunitariac impegna solo il responsabile o i responsabili della revisione ma non anche necessariamente il revisore, pur potendo gli Stati membri in alternativa prevedere la rotazione delle imprese di revisione” (cfr. S. Fortunato, Fallimento del mercato e revisione contabile, in Il nuovo diritto delle società, Liber micorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, Utet, Torino, 2007, p. 100 e ss.). 


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