Dura lex

DURA LEX a cura di Annapaola Negri-Clementi

Infortunio mortale sul lavoro: in mancanza di delega risponde l’intero CdA 

La Corte di Cassazione Penale (sez. IV, 20 maggio 2013, n. 21628) è di recente intervenuta in materia di sicurezza sul lavoro, indicando i limiti di responsabilità del consiglio di amministrazione nel caso di imprese commerciali esercitate da società di capitali. La Suprema Corte se, da un lato, ha confermato l’oramai consolidato orientamento secondo il quale gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, poiché il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali non può, da solo, essere considerato rappresentante della società, dall’altro lato, ha precisato che vi è un’eccezione alla responsabilità per infortuni in capo all’intero consiglio di amministrazione. La Corte di Cassazione nella sentenza in commento chiarifica infatti che la delega in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione – ove redatta ai sensi dell’art. 16 D. Lgs. n. 81/2008 – “comportando il subentro del delegato nei poteri e nelle prerogative connesse alla posizione di garanzia del datore di lavoro, quale diretto destinatario degli obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori, determina un esonero di responsabilità di quest’ultimo in quanto le funzione anzidette vengono trasferite al delegato”. 

Ed invero, ai sensi dell’art. 16 del citato D. Lgs. n. 81/2008, la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni (derivanti soprattutto dall’analisi giurisprudenziale elaborata prima dell’ingresso della citata normativa): a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. Alla delega di funzioni deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Essa non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite (tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4° del citato D. Lgs. n. 81/2008).

Nel caso analizzato dalla Suprema Corte nemmeno l’esistenza, nella struttura aziendale, della figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (il cd. RSPP) è valso ad evitare l’addebito di responsabilità all’intero consiglio di amministrazione.

Per la Corte di legittimità infatti il RSPP è un soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia con riferimento al rispetto della normativa antinfortunistica e che agisce piuttosto da ausiliario del datore di lavoro: e questi si, resta l’unico responsabile della neutralizzazione delle situazioni di rischio. 

In termini prevenzionistici, infatti, il datore di lavoro è colui che ha “la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa” 1 e che in forza dell’art. 2087 c.c. è investito dell’obbligo generale della tutela della salute e sicurezza del lavoratore. Ed invero, il datore di lavoro rappresenta la figura di vertice del sistema e il responsabile della definizione delle scelte di fondo e dell’organizzazione complessiva della prevenzione dei rischi cui sono soggetti i lavoratori di un’azienda. Solo il datore di lavoro trova nella pienezza dei poteri decisionali e di spesa l’elemento fondante della propria posizione di garante, potendo o – come nel caso di specie analizzato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21628 del 20 maggio 2013 – dovendo la sua individuazione nelle società di capitali coincidere con il consiglio di amministrazione nella sua collegialità2.

In conclusione, per la tutela del consiglio di amministrazione si raccomanda una strutturazione di assetti organizzativi adeguati all’impresa, che utilizzino il veicolo della delega di funzioni, soprattutto con riferimento alla materia della tutela della salute e sicurezza del lavoratore (nel filone della sentenza in commento). In generale infatti, a parere di chi scrive, resta comunque raccomandabile come paradigma di funzione di amministrazione, anche in considerazione della disciplina della responsabilità degli amministratori (e fattispecie esentive della medesima) post riforma del diritto societario, che si dia luogo a un regime di amministrazione delegata, con corrispondente segmentazione della prestazione gestoria operativa/esecutiva, ad eccezione della eadem res debita dall’intero consiglio di amministrazione che si concentra nelle scelte strategiche e nell’alta amministrazione, prerogativa esclusiva della collegialità del consiglio. 

In particolare, in assenza di una delega di funzione, che sia redatta e conferita ai sensi del citato art. 16 D. Lgs. n. 81/2008, a uno specifico amministratore in funzione di “datore di lavoro” (solitamente l’amministratore delegato che, essendo il “capo azienda” ha effettivamente conoscenza e consapevolezza dell’operatività e dei rischi connessi all’attività di quella specifica impresa), la responsabilità grava su tutti i consiglieri, inclusi quelli non esecutivi e quelli indipendenti. 

In considerazione della minore partecipazione all’operatività dell’impresa da parte degli amministratori non esecutivi e di quelli indipendenti, pare corretto che questi possano trovare un’esenzione di responsabilità (rispetto alla funzione delegata) conferendo specifica delega di funzione (secondo lo statuto legale dell’istituto sopra descritto) a uno o più consiglieri che manterranno la esclusiva responsabilità e posizione di garanzia, anche qualora questi poi provvedano a nominare soggetti con incarichi di esecuzione (ad esempio, il RSPP). Ed invero il testo di legge chiude con il comma 3°-bis dell’art. 16 del citato D. Lgs. n. 81/2008 che prevede che il soggetto delegato possa, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1° e 2° del medesimo D. Lgs. n. 81/2008. In ogni caso, la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite e il soggetto al quale sia stata conferita la delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

In ogni caso, si ricorda che il consiglio di amministrazione (o l’organo di amministrazione, nei modelli alternativi) non potrà mai abdicare al proprio generale dovere di “valutazione” o di “controllo” dell’assetto organizzativo, né il collegio sindacale (o l’organo di controllo, nei modelli alternativi), ove esistente, potrà omettere la propria vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

Note

1. Per la definizione delle posizioni di garanzia di datore di lavoro, dirigente e preposto, si veda l’art. 2 del D.lgs. n. 81/2008, e per la specifica posizione del datore di lavoro, la lettera b) di detta norma.

2. Si veda Cass. Pen., sez. IV, 4 maggio 2012, n. 16892, in Olympus – Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, http://olympus.uniurb.it.


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