Dura lex

DURA LEX a cura di Annapaola Negri-Clementi

Infortunio mortale sul lavoro: in mancanza di delega risponde l’intero CdA 

Corte di Cassazione 9 maggio 2013 n. 20060/2013 – Autonomina della responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 (rispetto alla colpevolezza del soggetto apicale imputato del reato presupposto)


I giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20060/2013, hanno accolto le ragioni esposte nel ricorso per saltum presentato dai magistrati Greco, Fusco e Nocerino, annullando la pronuncia emessa dal Tribunale di Milano, in data 18 aprile 2011, con cui si assolveva un istituto di credito per responsabilità ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 e i rispettivi manager per aggiotaggio1.


La Suprema Corte di Cassazione con la sopracitata pronuncia ha nello specifico confermato la peculiarità e l’autonomia dell’impianto del D. Lgs. n. 231/2001 sia sotto il profilo della prescrizione, sia sotto il profilo dell’accertamento della responsabilità dell’ente.


1. La Corte è anzitutto intervenuta sull’eccezione (accolta in sede decisoria dal Tribunale di Milano) di prescrizione promossa dalla difesa dell’istituto resistente che richiamava il contenuto dell’art. 60 del D. Lgs. n. 231/2001, secondo cui “non può procedersi alla contestazione di cui all’art. 59 quando il reato da cui dipende l’illecito amministrativo dell’ente è estinto per prescrizione”. 


La pubblica accusa ha infatti sostenuto, come precisato dalla Relazione governativa, che (i) il citato articolo (i.e. l’art. 60 del D. Lgs. n. 231/2001) prevede un termine finale di decadenza per l’esercizio del potere di contestare all’ente l’illecito amministrativo e dunque che (ii) l’estinzione per prescrizione del reato presupposto impedirebbe unicamente di procedere alla contestazione dell’illecito amministrativo, ma non di portare avanti il procedimento già incardinato.


Sul punto la Cassazione, accogliendo le ragioni sollevate dai Pubblici Ministeri, ha sancito il principio per cui l’avvenuta prescrizione del reato determina esclusivamente il venir meno del potere di contestare l’illecito amministrativo all’ente, ma se l’illecito è contestato all’ente prima della compiuta prescrizione del reato, il giudizio può essere proseguito e può anche concludersi con condanna dello stesso.


Questa tesi, seppur assolutamente condivisibile prima facie si presta però come è stato rilevato da più parti2 ad una delicata criticità: quella di rendere nella sostanza imprescrittibile l’illecito amministrativo contestato nei termini.


2. In secondo luogo, per i Pubblici Ministeri ricorrenti in Cassazione, i giudici di merito avevano fatto erroneamente discendere la decisione sulla responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 dall’assoluzione dei vertici aziendali. La Procura della Repubblica ha così eccepito una falsa applicazione della normativa sulla responsabilità amministrativa delle società che svincola – l’art. 8 del D. Lgs. n. 231/2001 afferma la responsabilità dell’ente anche quando l’autore del reato non è stato identificato – la sanzione per l’ente dal riconoscimento della colpevolezza dell’imputato del reato presupposto.


Ritenuto fondato il ricorso depositato dalla Procura di Milano, i giudici della Corte di Cassazione sono quindi passati ad analizzare le motivazioni rilevando che lo stesso basava le proprie argomentazioni sull’erronea applicazione dell’art. 8 del D. Lgs n. 231/2001, rubricato ”L´autonomia delle responsabilità dell’ente”.


Per la Procura i giudici di merito – avendo nella sentenza di primo grado fatto discendere, in via del tutto automatica, l’esclusione della colpevolezza della persona giuridica da quella della persona fisica, esponente apicale dell’istituto di credito – hanno violato la richiamata disposizione normativa secondo cui la colpevolezza dell’ente, ancorché dipendente da reato, costituisce un titolo autonomo di responsabilità.


La Cassazione dopo aver chiarito il profilo processuale ha sottolineato come, pur nell’impossibilità di individuare un punto fermo nella valutazione di prevalenza dei vari criteri interpretativi (letterale, teleologico soggettivo e teleologico oggettivo), non è possibile sollevare alcuna questione quando tutti conducono al medesimo risultato. Ed invero, il senso letterale dell’art. 8 del D. Lgs. n. 231/2001 è reputato dalla Corte di Legittimità chiarissimo nell’evidenziare non tanto l’autonomia tra le due fattispecie (illecito penale ed illecito amministrativo), quanto l’autonomia tra le due condanne sotto il profilo processuale. Per la responsabilità amministrativa, cioè, è necessario che sia commesso un reato da parte di un soggetto riconducibile all’ente, ma non è anche necessario che tale reato sia accertato con individuazione e condanna del responsabile. La responsabilità penale presupposta può così ben essere ritenuta incidenter tantum (ad esempio, perché non è possibile individuare il soggetto responsabile o perché questi non è imputabile) e, ciononostante, può invece essere sanzionata in via amministrativa la società.


Identica lettura consegue, poi, sia guardando l’intenzione soggettiva del legislatore3 sia facendo leva sulla ratio oggettiva della norma, quale emerge sistematicamente dal complesso delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti.


A fronte di tali principi il ricorso dei Pubblici Ministeri Greco, Fusco e Nocerino è, quindi, stato accolto, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio al giudice di appello per il giudizio di secondo grado4.


Tutto quanto sopra premesso e considerato, da un lato, le prese di posizione del giudice di legittimità e, dall’altro, i problemi di imprescrittibilità che le stesse comportano si ritiene auspicabile un intervento chiarificatore da parte del legislatore: intervento che dopo più di dieci anni di modifiche, integrazioni ed esperienza applicativa del D. Lgs. n. 231/2001 potrebbe essere ancor più opportuno per rivedere unitariamente l’ibrida5 disciplina degli addebiti “amministrativi” da reato.

Note

1. L’aggiotaggio è un reato, disciplinato dal codice penale, che all’articolo 501, intitolato “Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio”, recita: «Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifizi atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a 25.822. […]».

2. Cfr. Assonime, Il Caso n.4/2013, Responsabilità amministrativa dell’ente e responsabilità penale dell’autore del reato, p. 2.

3. Intenzione che si evince dalla lettura della Relazione governativa accompagnatoria del D. Lgs. n. 231/2001.

4. Così si legge nella sentenza: “24. Conclusivamente, ritiene questa corte che la violazione di legge sussista e sia configurabile nell’avere il tribunale ritenuto automaticamente esclusa la responsabilità amministrativa dell’ente in conseguenza dell’assoluzione del suo funzionario. Il giudice di rinvio potrà procedere ad una nuova assoluzione, corredata però di adeguata giustificazione ed eliminando le contraddizioni che affliggono il provvedimento impugnato, ovvero – considerato che l’illecito amministrativo dell’ente ha carattere autonomo e può quindi sussistere anche in mancanza di una concreta condanna del sottoposto o della figura apicale societaria (come accade appunto nel caso di mancata individuazione del responsabile) – procedere in concreto all’esame degli elementi costitutivi dell’illecito contestato alla Citibank e poi concludere di conseguenza, restando libero nelle proprie valutazioni di merito. 25. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice di appello (cfr. Sez. 4, n. 38560 del 16/09/2008, Zanelli, Rv. 241061) per il giudizio di secondo grado. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano per il relativo giudizio.”.

5. Cfr. G. Paolozzi, Vademecum per gli enti sotto processo, Giappichelli Editore, Torino, 2006, p. 3 il D. Lgs. n. 231/2001 postula una disciplina caratterizzata da una “insolita” e “pericolosa” promiscuità tra sistema penale, amministrativo e civile.


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