Buona Governance

Crowdfunding: dallo sviluppo di portali al ruolo di intermediari vigilati

Il successo di questa forma di finanziamento collettivo ha attivato una progressiva evoluzione regolamentare e di controllo affidata a Banca d’Italia e a Consob

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Il crowdfunding è nato dal mix tra le crescenti potenzialità dei portali digitali e l’obiettivo di attivare canali di raccolta di fondi per finalità sociali, ma anche per finanziare progetti imprenditoriali, senza dover transitare per banche o altri canali tradizionali.

Il quadro normativo

Il successo dello strumento ha poi attivato una progressiva evoluzione normativa nel corso della quale i regolatori hanno puntato a dotare il crowdfunding di caratteristiche di maggiore affidabilità e trasparenza mentre gli operatori del settore hanno accettato, tutto sommato di buon grado, di sottoporsi a regole e vigilanza.

Una prima fase si era avviata con il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179[1] che ha regolato la raccolta di capitali di rischio per le start up innovative su portali on line autorizzati dalla Consob, in deroga alla disciplina sulle offerte pubbliche. Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3[2] aveva poi esteso la disciplina alle PMI innovative e ad OICR che investono prevalentemente in start up e PMI; la legge di Stabilità 2017[3] ha ampliato ancora a tutte le PMI. Intanto il Provvedimento recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche della Banca d’Italia (8 novembre 2016) aveva disciplinato il lending based crowdfunding.

Ora, con la pubblicazione delle Disposizioni della Banca d’Italia del 6 maggio 2024, si conclude la fase della vera e propria regolamentazione dei fornitori di servizi di crowdfunding, le cui tappe più recenti sono state il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 30, di modifica del Testo Unico della Finanza, in attuazione del Regolamento (UE) 2020/1503 e la Delibera Consob n. 22720 del 1° giugno 2023.  Ovviamente lo snodo normativo cruciale è stato il Regolamento UE che ha istituito, per la prima volta, un vero e proprio mercato comune europeo delle piattaforme web e dei portali di crowdfunding, introducendo requisiti prudenziali e, soprattutto, diritti e obblighi di trasparenza e informazione, nonché presidi a tutela degli investitori non sofisticati.

Il giro di boa si è avuto l’11 novembre 2023, data dalla quale possono operare esclusivamente i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese che siano iscritti nell’apposito Registro tenuto dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Controlli: approccio ripartito

L’impostazione di fondo dei controlli è, senza dubbio, tradizionale.  I compiti sono ripartiti tra la Consob e la Banca d’Italia, che – come di prassi – hanno anche stilato un protocollo d’intesa (del 19 giugno 2023) sullo scambio di informazioni e sul coordinamento delle ispezioni: alla Consob sono affidati la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la gestione dei conflitti d’interesse e i sistemi di remunerazione e incentivazione, alla Banca d’Italia toccano il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione.

In coerenza con il quadro normativo anche l’autorizzazione iniziale è ripartita: va alla Banca d’Italia se si tratta di banche, istituti di pagamento, intermediari finanziari (soggetti già vigilati), alla Consob per i nuovi operatori specializzati.

La Banca d’Italia, seguendo l’impostazione della vigilanza sugli intermediari, deve assicurare il rispetto degli obblighi di adeguatezza patrimoniale, di contenimento del rischio e sulle partecipazioni detenibili nonché in tema di governance, di organizzazione amministrativo-contabile, dei controlli di conformità e di audit. Da segnalare l’importanza degli obblighi per i fornitori del servizio di verifica nei confronti dei titolari dei progetti. Anche le disposizioni BI appena pubblicate sono in questa scia e riguardano le comunicazioni alle Autorità sulla fornitura del servizio e sui requisiti di onorabilità e di idoneità dei partecipanti al capitale e degli esponenti, da sottoporre alla procedura di valutazione standard valida per tutti gli intermediari[4].

È agevole sottolineare che si tratta di un insieme di obblighi che vanno rispettati con molta attenzione, anche perché le disposizioni non danno anticipazioni sulle linee guida dei futuri concreti controlli di vigilanza, che non mancheranno. Non è comunque difficile prevedere che la vigilanza si svolgerà sul doppio binario dei controlli a distanza nel continuo e di quelli ispettivi, periodici o straordinari. La fase ispettiva è quella che tira le somme dei giudizi della Vigilanza e che può attivare provvedimenti specifici per rimediare alle carenze accertate, procedimenti sanzionatori e, nei casi estremi, anche la revoca dell’autorizzazione. 

Gestori sempre più specializzati

Un rapido sguardo sulle tendenze del mercato. La caratteristica principale e, si può dire, di maggiore successo è la costante specializzazione dei diversi gestori di portali lungo le due direttrici dell’equity e del lending. Gli spazi di manovra e di innovazione non mancano; ad esempio, per la raccolta di capitale di rischio la regolamentazione non fissa specifici paletti in tema di diritti patrimoniali e amministrativi. Potranno, quindi, essere previste, caso per caso, le caratteristiche dell’offerta (desumibili dalla relativa documentazione presente sul portale) che ogni investitore potrà valutare.

Anche la domanda di prodotti di crowdfunding ha caratteristiche varie, provenendo da persone fisiche o giuridiche, quali investitori professionali, investitori sofisticati, investitori retail. Tra i settori trainanti (start up innovative, PMI, life-science) merita attenzione il recente forte sviluppo del crowdfunding immobiliare che promana dalla sua particolare attitudine a sostenere i progetti del Real estate senza accusare i difetti dei fondi immobiliari retail, ormai in via di estinzione, a partire dall’incertezza sui tempi della liquidazione. Il collegamento diretto con uno specifico progetto, dettagliatamente descritto sul portale, rende la proposta del crowdfunding più comprensibile e concreta; si aggiungono il ticket minimo molto contenuto, la data di chiusura predeterminata, l’informativa continua. 

Nella logica dello sviluppo dei progetti immobiliari il crowdfunding consente di diversificare le fonti di finanziamento attraverso un iter molto più veloce rispetto al credito bancario, senza peraltro escludere le stesse banche dall’operazione; queste, anzi, potranno essere incentivate ad intervenire proprio dalla ripartizione del rischio con investitori privati. Non da ultimo il canale del crowdfunding accresce la visibilità dei progetti e dell’impresa che li realizza creando un ambiente favorevole e una cerchia di investitori interessati anche ad ulteriori iniziative.

In definitiva, il crowdfunding è giovane ma crescerà e la migliore reputazione sul mercato dei fornitori di servizi, quale beneficio rispetto ai costi della regolamentazione, potrà dargli ulteriore impulso.


[1] Legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, cd. “Crescita bis”.

[2] Legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33, “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”.

[3] Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

[4] La Banca d’Italia aveva già emanato propri “Orientamenti di vigilanza” (2 agosto 2023) con indicazioni specifiche sui requisiti generali dell’organizzazione e sul ruolo degli organi aziendali. 

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