Attualità e prospettive del controllo legale dei conti
Meglio tardi che mai
In Italia la revisione legale sarà svolta in base ai Principi Internazionali di Revisione da parte di un soggetto qualificato e sottoposto ad un controllo di qualità indipendente e periodico. E ciò non riguarderà, come in passato, solo le società quotate ma anche tutte le società di capitale di grandi, medie e piccole dimensioni.
In estrema sintesi è questo il contenuto del Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 Gennaio 2010.
Infatti, con significativo ritardo, anche l’Italia ha iniziato il processo di attuazione della Direttiva 43/2006 CE che rivoluziona la normativa in materia di controllo legale dei conti.
Gli aspetti trattati dalla nuova regolamentazione sono molto più ampi che nella precedente, soprattutto per quanto riguarda il controllo qualità ed i principi di revisione applicabili.
Il contenuto innovativo sta provocando molto fermento da parte delle professioni come testimoniato dalla stampa.
Tuttavia il decreto in oggetto è un atto dovuto, ed anzi arriva dopo che lo scorso anno l’Italia era stata deferita alla Corte di Giustizia Europea per i ritardi nel recepimento della Direttiva.
Il processo è solo all’inizio
Occorre segnalare che, al fine di poter dare effettiva attuazione al D.Lgs è ancora necessario emanare una ventina di regolamenti relativi ad aspetti non secondari quali i criteri per lo svolgimento del controllo qualità, la gestione del registro dei revisori legali e alcuni aspetti delegati alla Consob. Dall’emanazione del decreto ad oggi numerosi articoli ne hanno già illustrato il contenuto, per cui vorrei limitare la mia analisi ad alcune considerazioni su aspetti che ritengo di particolare importanza.
L’obbligo di svolgere la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali ha degli aspetti in comune con l’obbligo di adozione, per le società quotate, dei principi IAS/IFRS per la predisposizione del bilancio. Anche in questo caso l’adozione fa parte di uno specifico corpus di principi di revisione che saranno adottati in tutta Europa e che darà luogo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea. Per l’Italia si tratta di inserire nell’ordinamento giuridico nazionale pratiche sviluppate nel mondo anglosassone e spesso lontane dalla nostra cultura.
Rispetto all’introduzione dei principi IAS/IFRS, la riforma riguarderà un numero molto più elevato di imprese. Infatti, mentre sono obbligati alla redazione dei bilanci secondo i principi IAS/IFRS solo le società quotate ed un limitato numero di altri soggetti, il controllo legale dei conti è obbligatorio per tutte le società per azioni ed una parte delle società a responsabilità limitata. Inoltre la platea delle società sottoposte alla revisione legale è estremamente variegato comprendendo sia società non quotate di grandi dimensioni che società di dimensioni minori.
È da notare che i principi internazionali di revisione, pur prevedendo l’applicazione di identici principi per società di ogni dimensione, ne prevedono una applicazione proporzionale alla dimensione ed alla complessità dell’impresa controllata. Ciò consente di ottenere un livello di garanzia circa l’attendibilità dei bilanci omogenea per tutte le società e nel contempo di commisurare i controlli in relazione agli specifici rischi legati appunto alla dimensione e complessità della specifica impresa sottoposta a revisione. Questo non significa certamente un approccio differente o semplificato alle società di minori dimensioni ma la possibilità di limitare alcuni controlli in presenza di attività semplici e ben organizzate per le quali il revisore abbia potuto accertare e documentare bassi livelli di rischio di errori nei documenti contabili.
Ciò conferma una volta di più che la revisione contabile è una attività altamente professionale che richiede adeguata preparazione, indipendenza e capacità di giudizio unite ad un costante scetticismo professionale.
Chi eserciterà il controllo
Il controllo legale potrà essere svolto sia da persone fisiche che da società di revisione.
Inoltre viene confermato che la revisione legale, ad esclusione soltanto delle società di interesse pubblico, può essere esercitato anche dal Collegio Sindacale. Questo, unitamente all’obbligo di applicazione dei Principi di Revisione ed agli obblighi relativi al controllo qualità pone significative sfide alle professioni contabili.
Ad esempio, i principi di revisione sono stati predisposti assumendo che l’attività di revisione sia esercitata da un gruppo di lavoro (team) fortemente gerarchico (assistenti, revisori esperti, managers, partners), ove il partner è il responsabile del giudizio rilasciato, mentre le altre figure hanno responsabilità via via decrescenti. Pertanto normalmente il partner, essendo il principale responsabile dell’incarico, pianifica, supervisiona e rivede il lavoro svolto dai collaboratori che gli sono subordinati ed ai quali delega parte dei controlli. Il Collegio Sindacale è invece un organo collegiale dove ogni componente è solidalmente responsabile con gli altri. Ciò ha indotto una prassi in base alla quale è abbastanza raro che i diversi componenti del collegio suddividano tra loro il lavoro e svolgano controlli indipendentemente uno dall’altro.
Tuttavia tale prassi è difficilmente applicabile alla revisione contabile, anche solo per motivi di costo.
A mio parere vi sono solo due possibilità per l’organizzazione efficiente di un Collegio Sindacale nello svolgimento del controllo legale dei conti:
- a) Il Collegio, dopo aver approvato unitariamente il piano generale di revisione delega uno dei componenti affinché svolga i controlli previsti anche attraverso l’utilizzo di ausiliari. Al termine dei lavori il componente incaricato esporrà i controlli effettuati ed i loro esiti e il Collegio unitariamente esprimerà il proprio giudizio professionale sul bilancio sulla base degli elementi probativi ottenuti. Poiché il costo connesso all’eventuale utilizzo di ausiliari è a carico dello stesso Collegio è anche necessario che i membri del Collegio siano disposti a finanziarlo.
- b) Il Collegio, dopo aver approvato unitariamente il piano generale di revisione, suddivide i controlli tra i vari componenti che li svolgeranno in modo indipendente. Al termine dei controlli, ed eventualmente in alcune fasi intermedie del lavoro, vi saranno delle riunioni dell’intero Collegio per valutare gli elementi probativi raccolti e formulare il giudizio professionale sul bilancio. Resta tuttavia il fatto che lo svolgimento dell’intera revisione da parte dei professionisti che compongo il Collegio Sindacale potrebbe risultare oneroso, dato che molte parti del lavoro di dettaglio possono essere svolte da personale meno qualificato ma opportunamente istruito e supervisionato (come è prassi in tutte le società di revisione).
I costi del controllo
Affrontando il tema dei costi del controllo contabile, il Decreto prevede che il compenso debba essere determinato in modo da poter garantire la qualità e l’affidabilità della revisione e di ciò il revisore legale – sia esso persona fisica, società di revisione o componente del Collegio Sindacale – dovrà fornire adeguata evidenza in occasione dei controlli qualità cui sarà sottoposto. Si tratta di un principio importante in un campo in cui la forte concorrenza per l’ottenimento degli incarichi può condurre ad eccessive riduzioni di prezzo a fronte di una minore qualità del lavoro svolto.
Due importanti novità
Altre due importanti novità riguardano l’abolizione del cosiddetto “Albo Consob” (cioè l’albo delle società di revisione autorizzate a svolgere il controllo legale delle società quotate) e la soppressione del divieto alle società di revisione di svolgere esclusivamente attività di revisione contabile.
Circa il primo aspetto, tutti i revisori legali (persone fisiche o società di revisione iscritte nel Registro dei Revisori) potranno svolgere il controllo legale delle società di interesse pubblico (prevalentemente società quotate, banche ed altri intermediari finanziari ed assicurazioni) ma il controllo di qualità sarà svolto con maggiore frequenza (ogni tre anni invece che sei) e sarà disciplinato da uno specifico regolamento emanato dalla Consob.
L’estensione del controllo di qualità a tutti i soggetti incaricati del controllo legale è una significativa novità che allinea l’Italia a numerosi altri paesi europei dove questa pratica è molto comune. Se le società di revisione oggi iscritte nell’Albo Consob sono già abituate a questo tipo di controllo non è così per i revisori singoli, le società di revisione non iscritte all’Albo Consob ed i Collegi Sindacali che fino ad oggi non erano soggetti a controllo alcuno. Il controllo qualità delineato dal decreto appare in linea con la prassi anglosassone prevedendo adeguate verifiche dei documenti di revisione (cosiddette “carte di lavoro”), della conformità ai principi di revisione e di indipendenza, alla quantità e qualità delle risorse impiegate, della congruità dei corrispettivi, nonché dell’intero sistema di controllo delle qualità adottato dal revisore legale.
Sulla carta tutto bene, tuttavia solo i decreti attuativi potranno dare atto pratico ad un controllo serio sull’attività dei revisori.
Anche l’abolizione dello storico divieto alle società di revisione di svolgere attività diverse dalla revisione contabile potrebbe allineare il nostro mercato a quello della maggior parte dei paesi europei dove le società di revisione svolgono anche attività di consulenza, pur nel rispetto dei principi di indipendenza nei confronti dei soggetti a cui offrono servizi di revisione legale.
I requisiti di indipendenza
Il Decreto tratta anche i requisiti di indipendenza che sono differenziati a seconda che il controllo legale riguardi o meno una impresa di interesse pubblico.
Tuttavia non si può non notare come la molteplicità delle fonti normative o paranormative in merito all’indipendenza stia diventando veramente eccessiva e rischi di andare a discapito di una chiara informativa al pubblico circa gli effettivi requisiti di indipendenza richiesti ai revisori.
Quali prospettive?
La nuova normativa sarà in grado di migliorare la qualità dei controlli legali dei conti e di conseguenza l’attendibilità dei bilanci?
Difficile rispondere, ma comunque rimangono aperti molti aspetti.
Innanzitutto vi è un mercato caratterizzato, da un lato, da quattro società di revisione che, nella sostanza, controllano i bilanci di gran parte delle società quotate e, dall’altro, di singoli professionisti o Collegi Sindacali che svolgono i controlli per grandissima parte delle imprese non quotate. Diversamente da altri paesi europei sono invece assai poche le società di revisione di piccola e media dimensione che probabilmente sarebbero il soggetto più idoneo per lo svolgimento di revisioni di imprese di medie o medio-grandi dimensioni.
Le società non quotate
Un ultima considerazione. La funzione del revisore è quella di garantire con ragionevole sicurezza che il bilancio rappresenti in modo veritiero e corretto la realtà aziendale ma, per fare ciò, il revisore fa da sempre riferimento alla conformità del bilancio ad un ben identificato corpus di principi contabili.
Sotto questo punto di vista e con riferimento alle imprese non quotate, è necessario ricordare che i loro bilanci sono predisposti in base alle norme del codice civile senza alcun obbligo che quest’ultimo sia interpretato alla luce di un appropriato corpus di principi contabili.
Le norme del codice civile attuale sono sostanzialmente quelle contenute nella prima versione IV Direttiva CEE degli anni ’70, quando non vi erano ancora internet né i titoli derivati ed appaiono ad oggi non del tutto adeguate a fungere da punto di riferimento per la redazione del bilancio. E ciò almeno per due motivi: sono troppo sintetiche rispetto all’aumentata complessità delle operazioni aziendali e consentono, o non vietano con sufficiente determinazione alcune politiche contabili normalmente considerate non corrette, quali ad esempio l’imputazione al conto economico di operazioni con i soci o il trasferimento di utili tra società del gruppo mediante operazioni con parti correlate.
Ad oggi disponiamo dei Principi Contabili Italiani, di quelli contenuti nelle versioni aggiornate della IV e VII Direttiva CEE non ancora recepite, dei principi IFRS per le piccole medie imprese. Inoltre non è escluso che l’Unione Europea possa riformulare nuovamente la IV e VII Direttiva.
Non c’è che l’imbarazzo della scelta!
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