Dura lex

Analisi della figura degli amministratori indipendenti nel nuovo codice di autodisciplina

I. Il nuovo codice di autodisciplina 

Il 5 dicembre 2011 è stato presentato il nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate (il “Codice di Autodisciplina”), elaborato dal Comitato per la Corporate Governance1
Il Codice di Autodisciplina aggiorna e sostituisce la precedente edizione, pubblicata nel marzo 2006 e parzialmente rivista nel 2010 con la sostituzione dell’articolo 7 in materia di remunerazione degli amministratori. 
L’applicazione delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina è rimessa, come nella precedente edizione, alla libera scelta della società quotata secondo il principio comply or explain2
Il Codice di Autodisciplina è composto da dieci articoli dedicati rispettivamente: al ruolo del consiglio di amministrazione (articolo 1), alla composizione del consiglio di amministrazione (articolo 2), agli amministratori indipendenti (articolo 3), all’istituzione e al funzionamento dei comitati interni al consiglio di amministrazione (articolo 4), alla nomina degli amministratori (articolo 5), alla remunerazione degli amministratori (articolo 6), al sistema di controllo interno e gestione dei rischi (articolo 7), ai sindaci (articolo 8), ai rapporti con gli azionisti (articolo 9) e ai sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico (articolo 10). Ed invero, rispetto all’edizione precedente, sono stati eliminati – in quanto i principi e le raccomandazioni di riferimento sono stati recepiti a livello normativo – l’originario articolo 4 dedicato al trattamento delle informazioni societarie 2 e l’originario articolo 9 dedicato agli interessi degli amministratori e alle operazioni con parti correlate3
Ogni articolo del Codice di Autodisciplina è – come nelle versioni precedenti – suddiviso in principi (indicati con la lettera P), criteri applicativi (indicati con la lettera C) e commenti dei principi e dei criteri applicativi. I criteri applicativi indicano i comportamenti raccomandati in quanto tipicamente necessari per realizzare gli obiettivi indicati nei principi, mentre i commenti hanno la finalità di chiarire la portata dei principi e dei criteri applicativi a cui si riferiscono e di descrivere ulteriori condotte virtuose quali possibili modalità per perseguire gli obiettivi indicati nei principi e nei criteri applicativi. 
Le modifiche introdotte con il Codice di Autodisciplina recepiscono i numerosi interventi di riforma normativa che si sono succeduti nel corso degli ultimi cinque anni in materia di governo societario delle società quotate e mirano a semplificare e rafforzare l’efficacia delle raccomandazioni, anche tenuto conto delle più recenti best practices nazionali e internazionali. 
Quattro gli elementi essenziali oggetto di modifica: 

  1. 1. la composizione del consiglio di amministrazione;
  2. 2. il ruolo e il funzionamento del consiglio di amministrazione;
  3. 3. l’organizzazione e i compiti dei comitati interni al consiglio di amministrazione; e 
  4. 4. il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.


II. Il ruolo degli amministratori indipendenti nel nuovo codice di autoregolamentazione 
Per quanto concerne gli amministratori indipendenti, nella perdurante coesistenza di una duplice definzione (ci si riferisce alla definzione di cui agli artt. 147-ter e 148 TUF), il nuovo Codice di Autodisciplina definisce indipendenti gli amministratori non esecutivi che “non intrattengono, né hanno recentemente intrattenuto, neppure indirettamente, con l’emittente o con soggetti legati all’emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l’autonomia di giudizio” (Principio 3.P.1.). 
La definizione del requisito di indipendenza rimane dunque, anche in questa edizione, un elemento critico, posto che l’“indipendenza di giudizio” è un atteggiamento richiesto a tutti gli amministratori, inclusi quelli esecutivi (Commento all’art. 3). 

Note

1. Il Comitato per la Corporate Governance è promosso dalle principali associazioni di categoria italiane (ABI, ANIA, Assonime, Assogestioni, Borsa Italiana e Confindustria).

2. Come noto l’informativa è poi fornita nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall’art. 123-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

3. Sono state così eliminate le possibili sovrapposizioni e incongruenze fra i principi e le raccomandazioni contenute in tale articolo e la più generale disciplina normativa in materia di operazioni con parti correlate, contenuta nel regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato ed integrato.

Il Codice di Autodisciplina (Criterio 3.C.1. lett. a – h) conformemente alle edizioni precedenti, indica una serie di indici (non tassativi) che, se verificati, escludono l’indipendenza. Tali indici riguardano essenzialmente l’intrattenimento di rapporti professionali, patrimoniali e personali con la società e i soggetti ad essa legati. 
La valutazione dell’indipendenza (da effettuarsi alle nomina e, successivamente, con cadenza annuale)4 resta nella competenza del CdA “avendo riguardo più alla sostanza che alla forma”, indipendentemente dal socio (di maggioranza o di minoranza) che lo ha nominato. In questo senso il Codice di Autodisciplina (Commento Art. 3) precisa che:

  • “è possibile che gli stessi amministratori indipendenti vengano proposti dagli stessi azionisti di controllo”; e che
  • la circostanza per la quale “un amministratore sia espresso da uno o più azionisti di minoranza non implica, di per sé, un giudizio di indipendenza di tale amministratore: questa caratteristiche va verificata in concreto, secondo i principi e i criteri sopra delineati”.

Ciò detto, anche la qualificazione dell’amministratore non esecutivo come “indipendente” continua – trattandosi di valutazione relativa e non assoluta – a non essere l’espressione di un giudizio di valore, bensì di una situazione di fatto oggettiva. 
Nel Codice di Autodisciplina (commento art. 5) si auspica altresì che gli amministratori indipendenti si impegnino a mantenere tale qualità per tutto il mandato e, se del caso, a dimettersi (commento art. 5). 

In relazione alla percentuale di amministratori indipendenti, il Codice di Autodisciplina – pur fissando in due la “quantità” minima – richiede che il numero e le competenze degli amministratori indipendenti siano adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all’attività svolta dall’emittente. Negli emittenti appartenenti all’indice FTSE-Mib, il Codice di Autodisciplina fissa in almeno un terzo del consiglio di amministrazione il numero minimo di amministratori indipendenti5

Rispetto alle edizioni precedenti, il Codice di Autodisciplina dello scorso dicembre, riconosce altresì un ruolo rilevante agli amministratori indipendenti in materia di comitati interni al consiglio di amministrazione e lead independent director

Con riferimento ai comitati con funzioni propositive e consultive che il consiglio di amministrazione – ai sensi del principio 4.P.1 – istituisce al proprio interno, questi sono composti da non meno di tre membri. Tuttavia, negli emittenti il cui consiglio di amministrazione è composto da non più di otto membri, i comitati possono essere composti da due soli consiglieri, purché indipendenti. Il criterio 4.C.2 facoltizza l’istituzione di uno o più comitati – riservando le relative funzioni all’intero consiglio – quando: (i) gli amministratori indipendenti rappresentino almeno la metà del consiglio di amministrazione, con arrotondamento all’unità inferiore qualora il consiglio sia formato da un numero dispari di persone; (ii) all’espletamento delle funzioni che il Codice attribuisce ai comitati medesimi siano dedicati, all’interno delle sedute consiliari, adeguati spazi, dei quali venga dato conto nella relazione sul governo societario; (iii) limitatamente al comitato controllo e rischi, l’emittente non sia controllato da un’altra società quotata, o sottoposto a direzione e coordinamento. 

Quanto al lead independent director, tale figura è prevista (Criterio applicativo 2.C.3) dal consiglio di amministrazione degli emittenti appartenenti all’indice FTSE-Mib “se ciò è richiesto dalla maggioranza degli amministratori indipendenti, salvo diversa e motivata valutazione da parte del consiglio da rendere nota nell’ambito della relazione sul governo societario.” Sempre ai sensi del Criterio applicativo 2.C.3, “il consiglio di amministrazione designa un amministratore indipendente quale lead independent director, nei seguenti casi: (i) se il presidente del consiglio di amministrazione è il principale responsabile della gestione dell’impresa (chief executive officer); (ii) se la carica di presidente è ricoperta dalla persona che controlla l’emittente”


III. I termini per l’entrata in vigore del Codice di Autodisciplina 

Per quanto concerne i termini per l’applicazione del nuovo Codice di Autodisciplina, le società quotate che vi aderiscono sono invitate ad applicare le nuove raccomandazioni entro la fine dell’esercizio che inizia nel 2012, informandone il mercato con la relazione sul governo societario da pubblicarsi nel corso dell’esercizio successivo. A tale tempistica fanno tuttavia eccezione le modifiche in materia di composizione del consiglio di amministrazione e dei relativi comitati e, in particolare, quelle relative al comitato per le nomine, alla composizione del comitato remunerazioni e alla composizione del comitato controllo e rischi, nonché al lead independent director e alla cd. cross directorship, che trovano invece applicazione dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla fine dell’esercizio iniziato nel 2011. 


IV. Conclusioni 

In conclusione, il nuovo Codice di Autodisciplina, se da un lato, è stato conformato e adeguato ai numerosi interventi normativi degli ultimi 5 anni in materia di governo societario delle società quotate che hanno reso obsolete alcune raccomandazioni (cfr. quelle in materia di operazioni con parti correlate), dall’altro, è stato riscritto nell’ottica di semplificare e assicurare maggiore effettività alle raccomandazioni, anche alla luce delle più recenti best practices nazionali e internazionali. 
Sotto quest’ultimo profilo, non si può non condividere, il rafforzamento – operato da parte del Comitato per la Corporate Governance – della componente indipendente del consiglio di amministrazione e dei suoi comitati.

Note

4. Rispetto al passato non si fa più riferimento ad una valutazione meramente “periodica”.

5. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest’ultimo è arrotondato per difetto (Criterio Applicativo 3.C.3).


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