Dura lex

DURA LEX a cura di Negri-Clementi Studio Legale Associato

Nota della Direzione
In questo numero pubblichiamo la seguente Comunicazione della Consob inviata alla Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. in risposta al quesito relativo alla sussistenza di obblighi di OPA in connessione con l’operazione di integrazione di Unipol Assicurazioni S.p.A. con le società Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni, Fondiaria Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. Seguito alle note Consob del 22 e 24 maggio u.s.. – Richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs n. 58/98 (“TUF”). 
La risposta è così articolata che abbiamo deciso di pubblicarla senza il consueto commento per dare comunque un contributo al dibattito sull’OPA, che è sempre all’ordine del giorno. 

Comunicazione n. DCG/DIE/CL/12056894 del 5-7-2012

Si fa riferimento al quesito presentato alla Commissione dallo Studio Legale …, nell’interesse di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (“UGF”) in data 20 febbraio u.s. (il “Quesito”), in ordine all’applicabilità della disciplina dell’OPA obbligatoria alle varie fasi dell’articolata operazione di integrazione (il “Progetto di Integrazione”) tramite fusione (la “Fusione”) di Unipol Assicurazioni S.p.A. (“Unipol Assicurazioni”), Fondiaria Sai S.p.A. (“Fondiaria Sai”), Milano Assicurazioni S.p.A. (“Milano Assicurazioni”) e Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni (“Premafin”), previo ingresso di UGF nel capitale di quest’ultima (l”‘Aumento di Capitale Premafin”). 

Si fa seguito altresì alle note del 22 e 24 maggio 2012 (prot. nn. 12042821 e12044042) con cui sono stati comunicati a UGF gli esiti della decisione della Commissione relativamente al suddetto Quesito (“Risposta al Quesito”). 

In particolare, la Commissione ha stabilito, tra l’altro, che non fosse ancora possibile assumere una decisione in merito alla sussistenza dell’obbligo di OPA a “cascata” su Milano Assicurazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106, comma 3, lett. a), del TUF e 45 del Regolamento n. 11971/99 (“Regolamento Emittenti”), obbligo conseguente alla sottoscrizione dell’ Aumento di Capitale di Premafin da parte di UGF. Pertanto, dopo aver richiamato i principi previsti dall’art. 45 del Regolamento Emittenti, con specifico riguardo al criterio di natura “valutativa”, di cui al comma 3, lett. b), del citato articolo, ha rinviato la risposta definitiva al completamento del quadro informativo sulla base delle decisioni di natura valutativa che le società interessate avrebbero dovuto assumere in vista della progettata Fusione. 

Inoltre, in relazione al superamento della soglia rilevante ai fini dell’OPA obbligatoria, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUF, nel capitale della Premafin, sempre in esito alla sottoscrizione dell’Aumento di Capitale Premafin, la Commissione ha ritenuto applicabile l’esenzione di cui al combinato disposto dell’art. 106, comma 5, lett. a), del TUF e dell’art. 49, comma 1, lett. b), n. 2 del Regolamento Emittenti a condizione che venissero revocati i benefici concessi da UGF a favore degli azionisti di controllo uscenti che avevano ricoperto le principali cariche esecutive del gruppo attraverso impegni finalizzati a tenere indenni gli stessi dai rischi di responsabilità sociale assunti in conseguenza delle cariche ricoperte (l”’Accordo di Manleva”). 

La Commissione si è altresì riservata di ritenere non applicabile l’esenzione invocata qualora gli attuali azionisti di riferimento di Premafin avessero esercitato il diritto di recesso in dipendenza della Fusione di Premafin in Fondiaria Sai (il “Recesso”), allo scopo di verificare la sussistenza di “significativi indizi dell’esistenza di intese in contrasto con la finalità di salvataggio ed il principio di parità di trattamento sottostanti la specifica previsione regolamentare, oltre che potenzialmente in grado di integrare «gli acquisti pattuiti» che, ai sensi della stessa previsione, rendono inapplicabile l’esenzione”

Ciò premesso, UGF – anche per conto di Unipol Assicurazioni – in data 21 giugno u.s. ha comunicato alla Consob gli accordi conclusi mediante scambio di corrispondenza commerciale con Premafin, Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni sui valori essenziali della Fusione. Tali valori sono stati definiti sulla base di una partecipazione al capitale sociale ordinario di Fondiaria Sai (quale società incorporante nella Fusione), alla data dell’efficacia della Fusione, pari, per UGF al 61%, per gli azionisti di Premafin diversi da UGF allo 0,85%, per gli azionisti ordinari di Fondiaria Sai diversi da Premafin al 27,45% e per gli azionisti ordinari di Milano Assicurazioni al 10,70%, rinnovando la richiesta di esenzione dall’obbligo di OPA a “cascata” su Milano Assicurazioni. 

Inoltre, con note del 22 e 25 giugno u.s., la stessa UGF ha comunicato alla Consob gli accordi conclusi mediante scambio di corrispondenza commerciale, con cui UGF e Premafin hanno convenuto (i) di modificare l’Accordo di Manleva al fine di prevedere che lo stesso si applicasse soltanto agli amministratori e sindaci di Premafin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni e delle rispettive controllate in carica nel periodo 2007-2011 che alla data del 29 gennaio 2012 non detenessero, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, azioni Premafin (i “Nuovi Impegni di Manleva”), e (ii) di condividere che, in sede di Fusione, fosse prevista la limitazione del diritto di recesso, sicché il Recesso non potesse competere agli azionisti di riferimento di Premafin (le “Intese sul Recesso”), rinnovando pertanto la richiesta di esenzione dall’obbligo di OPA per l’acquisto del controllo di Premafin. 

La Commissione, sulla base delle considerazioni che verranno rese note in seguito, ritiene quanto segue. 

Tenendo conto di quanto rappresentato e del quadro informativo ad oggi disponibile nonché delle analisi effettuate sui valori attribuibili a Milano Assicurazioni e di Fondiaria-Sai sulla base di molteplici parametri tra cui i valori di mercato, il prezzo di acquisto delle azioni Premafin e le valutazioni delle varie società coinvolte nel progetto di fusione, la Commissione ritiene che non sussistano le condizioni di prevalenza di natura “oggettiva” e/o “valutativa”, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del Regolamento Emittenti, e che pertanto non risulta applicabile l’obbligo di OPA “a cascata” sulle azioni di Milano Assicurazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106, comma 3, lett. a), del TUF e 45 del Regolamento Emittenti. 

Inoltre, premesso che non spetta alla Consob pronunciarsi sul merito di questioni civilistiche controverse e complesse, la Commissione prende atto della volontà manifestata nei nuovi accordi intervenuti tra le parti volti a (i) revocare i benefici peraltro sottoposti a condizione sospensiva – concessi da UGF a favore di azionisti Premafin ritenuti in contrasto con l’esenzione dall’obbligo di OPA e (ii) limitare il diritto di recesso, nel contesto della Fusione, in modo che tale diritto non spetti agli azionisti di riferimento di Premafin. 

Allo stato, si ritiene che i Nuovi Impegni di Manleva e le Intese sul Recesso raggiunti dalle parti, in quanto rappresentano indici di una esplicita volontà delle parti di rimuovere ogni misura che potesse portare benefici agli attuali azionisti di riferimento di Premafin, siano idonei a integrare i presupposti indicati dalla Consob per l’applicazione dell’esenzione dall’obbligo di OPA su Premafin di cui al combinato disposto degli art. 106, comma 5, del TUF e 49, comma l, lett. b), n. 2, del Regolamento Emittenti. 

Quanto all’Accordo di Manleva, sussistono rilevanti dubbi in ordine alla stessa validità delle clausole che riconoscono i predetti benefici in relazione agli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che considerano nulli gli impegni a “non proporre e in ogni caso votare contro l’azione sociale di responsabilità “ (cfr. da ultimo Cass. 10215/2010) e, quantomeno, per il caso di dolo, le clausole volte “a tenere integralmente indenni e manlevati” gli esponenti aziendali “in relazione a eventuali importi che gli stessi dovessero effettivamente pagare a titolo di danno(. . .)” a seguito dell’esercizio dell’azione di responsabilità sociale. 

Con particolare riferimento alle Intese sul Recesso, la circostanza che UGF e Premafin abbiano concordato di non riconoscere il diritto di recesso agli azionisti di riferimento Premafin in sede di Fusione induce ad escludere la sussistenza di”acquisti pattuiti” o di indizi relativi ad intese in contrasto con le finalità della disciplina. 

Resta salvo che la Consob valuterà ogni altro eventuale elemento che dovesse emergere sia da atti negoziali che dai comportamenti concreti dei soggetti coinvolti al fine di verificare l’effettiva attuazione di tale volontà, e di intraprendere le opportune iniziative di vigilanza. 

Al fine di assicurare una compiuta e corretta informativa al mercato, si richiede a codesta Società, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del TUF di diffondere entro il 6 luglio p.v. entro l’apertura dei mercati, con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti la presente nota nella sua interezza. Il comunicato dovrà altresì contenere l’indicazione che lo stesso è diffuso su richiesta della Consob. 

IL PRESIDENTE 
Giuseppe Vegas


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